Assenze del servizio in genere

Le assenze non legate a condizioni soggettive particolari

Il congedo ordinario ed i “riposi legge”
Il riposo settimanale
Il “giorno libero” per il personale impiegato in turni continuativi
Il riposo festivo ed il Santo Patrono
Il riposo per recupero di riposi non fruiti
Il riposo compensativo per straordinari non corrisposti
I permessi brevi e l’orario flessibile

Il congedo ordinario ed i “riposi legge”

– Generalità
Il periodo annuale di ferie retribuite, che nell’ambito del pubblico impiego viene denominato congedo ordinario, è un diritto irrinunciabile e, pertanto, di norma non è monetizzabile. Si procede, tuttavia, al pagamento sostitutivo del congedo ordinario qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il congedo spettante non sia stato fruito ovvero esso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità (art. 18, d.P.R. 254/1999 ed art. 14, commi 7 e 14, d.P.R. 395/1995).

 

– Trattamento economico e modalità di computo del congedo ordinario spettante
Durante la fruizione del c.o. spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità. Il computo viene effettuato sulla base delle annualità e, nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato, considerando a tutti gli effetti come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni (art. 14 d.P.R. 395/1995).

 

 Riposi legge
Come noto la L. 54/1977 dispose che cessassero di essere considerate festive alcune ricorrenze civili e religiose; la L. 937/1977 ha poi disposto l’attribuzione ai dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche di 6 giornate complessive di riposo in aggiunta ai congedi spettanti; due di queste giornate vanno fruite in aggiunta al congedo ordinario e ne seguono la disciplina; le restanti quattro vanno fruite a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

 

– Spettanza del c.o. in base all’anzianità di servizio ed articolazione dei turni
In caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi; per gli anni successivi è di 32 giorni lavorativi; per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi; per il personale che ha maturato entro il 31 dicembre 1996 i 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi.
In caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni il sabato è considerato non lavorativo e la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 26 giorni lavorativi; per gli anni successivi è di 28 giorni lavorativi; per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 32 e 39 giorni lavorativi; per il personale che ha maturato entro il 31 dicembre 1996 i 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è di 41 giorni lavorativi.
In tutti i casi citati la durata indicata per il congedo ordinario è comprensiva di 2 giorni di riposo legge ed a tutte le durate vanno aggiunte le rimanenti 4 giornate di riposo legge.

 

– Modalità di fruizione del congedo ordinario
Il congedo ordinario e le due giornate di riposo legge che ne seguono la disciplina vanno fruiti, di norma, nel corso dell’anno solare cui si riferiscono; qualora, tuttavia, indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo; così come, compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente potrà fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza (art. 11, co. 1, d.P.R. 170/2007); le restanti quattro giornate di riposo legge devono essere fruite inderogabilmente entro l’anno cui si riferiscono.
In base all’art. 59, d.P.R. 782/1985 il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.
A norma dell’art. 14, co. 8, d.P.R. 395/1995 il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

 

 Casi di interruzione del congedo ordinario per infermità
Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie che abbiano durata superiore ai tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate; l’amministrazione deve essere posta in condizione di accertare la sussistenza dell’infortunio o dello stato morboso mediante tempestiva informazione.
Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

 

– Obbligo di indennizzo a seguito di revoca o interruzione del congedo
Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno (art. 18, co. 1, d.P.R. 164/2002).
In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge sulle missioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario.

 

Il riposo settimanale

In conformità a quanto disposto dall’art. 36 della Costituzione e ribadito dall’art. 35 del d.P.R. 3/1957, l’art. 57, d.P.R. 782/1982 stabilisce che il personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo settimanale e non può rinunziarvi; a norma del successivo art. 58, inoltre, che la sua fruizione deve essere programmata settimanalmente in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, facendo in modo che, salvo particolari necessità operative, sia garantito che il godimento avvenga nell’arco della settimana, fermo restando che il numero dei riposi giornalieri nell’ambito dei reparti, uffici ed istituti deve essere normalmente pari alla percentuale di un settimo della forza presente.
A norma dell’art. 8 dell’A.N.Q. 31.7.20090 il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo, nei turni 19.00-1.00 o 19.00-24.00.

 

 

Il “giorno libero” per il personale impiegato in turni continuativi

L’art. 8, co. 1, lettera a), A.N.Q. 31.7.2009 prevede che il personale impiegato in servizi continuativi fruisca di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati, secondo quanto indicato nel prospetto A) allegato all’A.N.Q. medesimo.
Per “giorni lavorativi effettuati” devono intendersi non solo i giorni in cui si è materialmente prestato servizio, ma anche quelli di legittima assenza dal servizio e pertanto equiparati al servizio medesimo a tutti gli effetti; per giorni lavorativi effettuati si intendono dunque anche il riposo settimanale, i giorni di congedo ordinario o straordinario, i giorni di aspettativa per infermità, i giorni di permesso sindacale, eccetera.
L’art. 16, comma 4 d.P.R. 164/2002 stabilisce inoltre che, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, al personale impiegato in turni continuativi è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

 

 

Il riposo festivo e il Santo Patrono

A norma dell’art. 13, d.P.R. 395/1995 sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
Secondo quanto disposto dall’art. 2, L. 260/1949 e successive modificazioni, devono considerarsi giornate festive il primo giorno dell’anno; il 25 aprile (festa della Liberazione); il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1° maggio (festa del Lavoro); il 15 agosto (Assunzione); il 1° novembre (Ognissanti); l’8 dicembre (Immacolata Concezione); il 25 dicembre (Natale) ed il giorno 26 dicembre.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, d.P.R. 792/1985, è inoltre da considerarsi festiva la giornata del 6 gennaio (Epifania).
L’art. 1, L. 336/2000, ha infine ripristinato come giorno festivo il 2 giugno (festa della Repubblica).

 

 

Il riposo per recupero di riposi non fruiti

A norma degli ultimi due commi dell’art. 63, L. 121/1981 il personale della Polizia di Stato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, ove per particolari esigenze di servizio non possa essere usufruito nell’arco della settimana, può essere recuperato entro le quattro settimane successive; in maniera analoga, qualora presti servizio in un giorno festivo non domenicale, il personale medesimo ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall’Amministrazione entro le quattro settimane successive.
È compito dell’amministrazione verificare che i riposi vengano recuperati nei termini previsti, atteso che il dipendente non può in nessun caso rinunziarvi.

 

 

Il riposo compensativo per straordinari non corrisposti

L’art. 15 dell’Accordo Nazionale Quadro 15 maggio 2000, nonché l’ art. 17 A.N.Q. del 2009 disciplinano le modalità di fruizione del riposo compensativo.
Le prestazioni orarie di lavoro straordinario obbligatorio e programmato effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo.
La richiesta, l’accoglimento e l’eventuale diniego motivato vanno formulati per iscritto.
Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell’orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
Le giornate di riposo compensativo debbono essere fruite, a richiesta dell’interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, entro l’anno successivo a quello nel quale sono state maturate.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.

 

 

I permessi brevi e l’orario flessibile

L’istituto del permesso breve è stato introdotto, per la Polizia di Stato, dall’art. 17, d.P.R. 395/1995, ove si prevede che il capo dell’ufficio può concedere al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro; i permessi brevi non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio di adottare le misure organizzative necessarie, mentre il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell’ufficio; nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
A norma dell’art. 10, A.N.Q. 31.7.2009 l’orario flessibile è consentito unicamente per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio.
I dirigenti responsabili degli uffici possono disporre, su richiesta del dipendente, l’applicazione dell’orario flessibile in relazione alle esigenze di servizio, tenendo presente le eventuali situazioni personali e familiari del dipendente.
La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista:
a) differendo l’orario di entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno;
b) anticipando l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
Il recupero del lavoro giornaliero non prestato deve avvenire:
– nella medesima giornata anticipando o proluncando l’ orario d’ obbligo;
– ovvero in un turno unico settimanale di 3 ore nella prima ipotesi (30 minuti);
in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti).