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STATUTO SIULP
Art. 1
Costituzione-Denominazione-Sede
È costituito tra gli appartenenti alla Polizia di
Stato senza distinzione di sesso, ruolo, qualifica, funzione il
Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia (Siulp).
Il Siulp è parte del mondo del lavoro, si ispira alla concezione
sindacale confederale e si riconosce dunque in Cgil Cisl Uil
unitariamente intese.
Il Siulp opera utilizzando tutti gli strumenti che la Costituzione e la
legge offrono per trasformare i rapporti politici esistenti con Cgil
Cisl Uil, intese unitariamente, in rapporti organizzativi nel rispetto
della specificità della rappresentanza di categoria e della gestione
patrimoniale.
I rapporti interni al Siulp sono improntati all'unitarietà e alla pari
dignità tra le componenti d'ispirazione confederale Cgil Cisl Uil e
delle rispettive posizioni, nell'ossequio della rappresentatività di
ciascuna, democraticamente espressa.
Il Siulp Nazionale ha sede in Roma.
Art. 2
Definizione
Il Siulp è organizzazione nazionale dei lavoratori
della Polizia di Stato che, indipendentemente da ogni opinione politica,
convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a gruppo etnico,
approvando e praticando i principi del presente statuto, considera la
fedeltà alla libertà e alla democrazia fondamento dell'attività
sindacale, e l'unità sindacale un bene irrinunciabile.
Il Siulp opera costantemente per impedire ogni atto suscettibile di
provocarne la divisione o l'indebolimento, al fine di salvaguardare e
sviluppare al massimo la forza e il potere sindacale dei lavoratori
della Polizia di Stato.
Per favorire ciò, nel rispetto del principio delle libertà sindacali e
del pluralismo che ne consegue in base alla finalità costitutiva
indicata nell'art.1 del presente Statuto, i rapporti interni al Siulp
sono improntati alla ricerca costante dell'unitarietà nel rispetto della
pari dignità, valorizzando le differenze e le diversità di opinione
delle idealità di cui si compone con libera opzione, tra queste, degli
associati e quadri sindacali, la cui rappresentatività di ciascuno di
essi dovrà risultare democraticamente espressa.
Art. 3
Democrazia di Organizzazione
La consultazione deve essere obbligatoria per
l'approvazione delle piattaforme e degli accordi sia a livello nazionale
che decentrato. Gli organismi statutari stabiliscono le modalità.
Art. 4
Finalità e Compiti
Il Siulp fonda il proprio programma e uniforma la
propria azione al rispetto ed all'applicazione integrale della
Costituzione Repubblicana, particolarmente per quanto riguarda lo
sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l'elevazione - in un
quadro di pari opportunità tra i sessi - delle condizioni professionali,
culturali, economiche e sociali dei lavoratori, l'affermazione del ruolo
fondamentale e insostituibile che il movimento sindacale costituito da
Cgil Cisl e Uil ha nella realizzazione di una società democratica e
moderna.
Il Siulp per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa,
tra l'altro, un azione volta a:
o
stimolare l'istituto della Polizia di Stato, al fine di
conseguire una più elevata qualificazione professionale degli
operatori di Polizia e condizioni ottimali di sicurezza per il
cittadino e lo stesso operatore sulla base di un migliore
rapporto di collaborazione;
o
ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi
normativi ed economici e alle condizioni di lavoro e di vita
degli operatori di Polizia operando costantemente per realizzare
il più elevato grado di tutela dei diritti della categoria
nonchè delle altre Forze di Polizia che rivestono carattere
militare;
o
rafforzare i rapporti con le rappresentanze e, specificata
mente, con i sindacati confederali di categoria degli altri
corpi di Polizia, per favorire un processo di democratizzazione,
e di riforma degli apparati dello Stato, nella prospettiva di
adeguamento alle esigenze della collettività e di miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro;
o
assistere i lavoratori della Polizia nelle controversie
derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell'esercizio
dell'attività sindacale;
o
sviluppare e generalizzare i rapporti unitari con tutte le
strutture di Cgil Cisl Uil;
o
promuovere rapporti con le organizzazioni sindacali
internazionali, in particolar modo con quelle che organizzano i
lavoratori della Polizia;
o
sensibilizzare e rendere consapevole l'opinione pubblica dei
problemi dei lavoratori della Polizia, nonchè dell'azione
sindacale che conduce il Siulp;
o
perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti civili,
politici e sindacali per gli operatori della Polizia;
o
promuovere specifiche iniziative legislative, politiche,
culturali e sociali per i lavoratori di Polizia in quiescenza e
dar vita alla Consulta Pensionati.
Art. 5
Autonomia sindacale
Il Siulp considera la sua autonomia di scelta
organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare.
Il Siulp è autonomo dai partiti, dalle formazioni politiche e dal
Governo e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi consentiti
dalla legge.
Art. 6
Democrazia ed Unità sindacale
Gli iscritti al Siulp, senza distinzione di sesso,
razza, religione, opinioni politiche, qualifica e ruolo, hanno pari
dignità e diritto dì manifestare liberamente il proprio pensiero.
Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti
valorizzando non le appartenenze ma l'impegno e la capacità individuale.
Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni politiche e
hanno diritto all'informazione su ogni attività del Siulp.
Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività dell'Organizzazione,
rendendo feconda la linea democratica, contribuiscono alla vita del
sindacato attraverso le quote associative e si attengono alle norme del
presente Statuto.
Le iscritte e gli iscritti improntano i propri comportamenti a lealtà e
rispetto dei valori e delle finalità del Siulp, nonchè delle opinioni
politiche e delle convinzioni ideologiche.
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro
compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne
derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli
organi statutari.
Il dissenso si può manifestare all'interno dell'organizzazione
attraverso adeguate forme di tutela.
I rappresentanti designati o eletti su candidature del Siulp nei vari
organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e
gli indirizzi decisi dagli organismi statutari.
Il Siulp considera l'unità e fa democrazia sindacale valore e obiettivo
strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere
contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l'area dei
consensi e delle adesioni.
Art. 7
Politiche organizzative-Quota femminile
Ciascuna struttura del Siulp, nella propria attività
politico sindacale e di contrattazione, deve sollecitare lo sviluppo del
rapporto partecipativo dei lavoratori, favorendo maggiormente
coinvolgimento e aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una
loro presenza adeguata e un ruolo pieno nel sindacato.
Gli organismi statutari deliberanti ad ogni livello devono comprendere
almeno il 10% di quadri femminili.
Tale percentuale non pregiudica l'elezione degli organismi nè il loro
frazionamento quando sono salvi i requisiti generali del 50%+1 degli
aventi diritto.
Art. 8
Strumenti di lotta
Il SIULP persegue le finalità sindacali avvalendosi
di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 9
Uso della sigla
La sigla e il simbolo SIULP possono essere utilizzati
solo dagli organi statutari.
Art. 10
Norme generali
Il SIULP realizza i propri scopi e organizza la
propria attività ispirandosi ai principi della democrazia e, nel
superiore interesse della collettività, non ricorre all'esercizio del
diritto di sciopero, ma individua e realizza mezzi di lotta e di
pressione per raggiungere i propri obiettivi.
Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del SIULP
si fa rinvio ai regolamenti approvati per lo svolgimento dei Congressi
che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e un
altro.
La riunione degli organismi viene decisa dalla Segreteria e convocata
dal Segretario Generale o dal Segretario Organizzativo.
Qualora 1/3 dei membri dell'organismo chieda la convocazione dello
stesso il Segretario Generale ha l'obbligo di convocarlo entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora ciò non avvenga la richiesta va inoltrata alla Segreteria
Nazionale che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento
della richiesta.
La richiesta di convocazione di 1/3 dei membri del direttivo nazionale
deve essere esaudita comunque entro 15 giorni.
Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi del SIULP
sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più
uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza
dai presenti.
L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli
appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio, ed in regola
con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.
Tutte le cariche direttive sono elettive; le vacanze che si
verificassero, tra un Congresso e l'altro, negli organi dirigenti sono
colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza nel caso
in cui questo risulti da verbale redatto al termine dell'elezione
dell'organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di
impossibilità, si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino
ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività
utilizzati per le elezioni.
Si procederà al congresso straordinario qualora le vacanze negli
organici siano superiori al 50%. Se le vacanze sono comprese tra il 20%
e il 50% l'organismo si ridurrà proporzionalmente.
Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto
se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e
comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi
di membro di direttivo o di membro di Segreteria.
Art. 11
Struttura organizzativa
Il SIULP organizzativamente si articola in:
o Sezione
Sindacale;
o
Struttura Provinciale;
o
Struttura Regionale;
o
Struttura Nazionale.
Art. 12
Congressi
Il Congresso è il massimo organo deliberante di
ciascuna delle istanze della struttura organizzativa del SIULP.
Il Congresso si riunisce ordinariamente ogni 4 anni su convocazione
dell'organo deliberante competente salvo convocazione straordinaria
deliberata dallo stesso organo, o nel caso previsto dall'art.10 comma
10.
Il Congresso è altresì convocato in via straordinaria su richiesta
motivata di un numero di iscritti pari ad un terzo a livello nazionale
ed alla metà a quelli regionali e provinciali. Esso viene convocato
quando si verifica un esercizio non democratico dei poteri o
l'inagibilità politica della struttura.
L'ordine del giorno del Congresso sarà formulato dallo stesso organo e
sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del
Congresso.
La stessa modalità sarà seguita per Congressi Nazionale, Regionali,
Provinciali e di base.
I compiti del Congresso sono:
o definire
gli orientamenti generali da seguire da parte di tutte le
strutture;
o eleggere
il consiglio generale;
o eleggere
il Collegio dei sindaci;
o eleggere
i Probiviri.
Art. 13
Sezione sindacale
La sezione sindacale è la struttura di base del
SIULP; prende il nome del posto di lavoro e della località ove ha sede;
essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 10
iscritti.
Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere alla
elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede
accorpandolo con altri posti di lavoro.
Alla sezione sindacale appartengono i lavoratori
della Polizia di Stato iscritti al SIULP; essa assolve ai seguenti
compiti:
o
organizza il Congresso e le assemblee della Sezione sindacale;
o provvede
all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e
tesseramento sul posto di lavoro
o conduce
d'intesa con la Segreteria Provinciale le vertenze con la
propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro,
salubrità e mense e vigila sull'applicazione degli accordi;
o elegge
il delegato o la Segreteria della Sezione sindacale;
o elegge i
delegati al Congresso Provinciale.
Art. 14
Struttura Provinciale
La struttura provinciale rappresenta il SIULP nella
provincia ed attua la contrattazione decentrata nell'ambito delle
direttive generali del Sindacato. Elabora la politica sindacale
provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla
tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura
regionale e nazionale.
Organi della Struttura Provinciale sono:
o
Congresso Provinciale;
o
Direttivo Provinciale;
o
Segreteria Provinciale.
o Collegio
dei Sindaci
o
Assemblea dei quadri provinciali;
Nelle province con un numero di almeno 1.000 iscritti
può essere costituito il Consiglio Generale Provinciale.
L'assemblea dei quadri è la riunione dei delegati dei posti di lavoro e
dei membri delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.
L'assemblea è organo esclusivamente consultivo della Segreteria
Provinciale e viene convocata dalla stessa Segreteria.
Art. 15
Congresso Provinciale e i suoi compiti
Il Congresso Provinciale:
o esamina
e discute l'attività del SIULP sul territorio provinciale;
o
stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l'attività futura;
o discute
e vota le tesi congressuali nazionali;
o discute
e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso
Regionale e Nazionale;
o elegge
il Direttivo Provinciale e/o il Consiglio Generale Provinciale
dove previsto, il Collegio dei Sindaci ed i delegati al
Congresso Regionale e Nazionale.
Art. 16
Organi provinciali
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale, la
Segreteria ed il Collegio dei Sindaci della Struttura Provinciale hanno
le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla
propria dimensione territoriale.
Il Segretario Generale provinciale e la Segreteria Provinciale sono
eletti dal Direttivo Provinciale o dal Consiglio Generale Provinciale
nelle sedi dove è previsto.
Art. 17
Struttura Regionale
La Struttura Regionale ha compiti di carattere
organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione
sindacale, ricerca ed approfondimento culturale rappresentando il SIULP
nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza
regionale.
Assolve ai compiti di formazione, attiva servizi e centri di consulenza
per i colleghi.
D'intesa con le Strutture Provinciali coordina la contrattazione
decentrata per gli uffici organizzati su dimensione pluriprovinciale.
Essa è chiamata altresì a supportare l'iniziativa delle Strutture
Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
Organi della Struttura Regionale sono:
o il
Congresso Regionale;
o il
Direttivo Regionale;
o la
Segreteria Regionale;
o il
Collegio dei Sindaci;
o il
Collegio dei Probiviri.
Art. 18
Il Congresso Regionale e i suoi compiti
Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i
Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:
o
esaminare e discutere le politiche e l'attività del SIULP nella
regione;
o
discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
o
esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
o
discutere e votare i documenti congressuali;
o
discutere e votare la relazione finanziaria;
o eleggere
il Direttivo Regionale, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio
dei Probiviri.
Art. 19
Organi Regionali
Il Direttivo e la Segreteria della Struttura
Regionale hanno le medesime
attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria
dimensione territoriale.
I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Direttivo
Regionale.
Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti
dal Direttivo Regionale.
Per la Valle d’Aosta gli organismi, i compiti ed i contributi sindacali
di cui agli articoli 14, 15, 16 e 25, sono assorbiti dalla Struttura
Regionale.
Art. 20
Organi Nazionali
Organi della Struttura Nazionale sono:
o il
Congresso Nazionale;
o il
Consiglio Generale;
o il
Collegio dei Sindaci;
o il
Collegio dei Probiviri;
o il
Direttivo;
o la
Segreteria.
Art. 21
Congresso Nazionale
Compiti del Congresso Nazionale sono:
o
elaborare le linee di politica sindacale del SIULP da eseguirsi
da parte di tutte le strutture;
o eleggere
il Consiglio Generale;
o eleggere
il Collegio dei Sindaci;
o eleggere
il Collegio dei Probiviri;
o
approvare le modifiche dello Statuto.
Solo al Congresso compete il compito di deliberare
sullo scioglimento del Sindacato.
Tale decisione per essere valida, deve essere presa a maggioranza
qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si
delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del SIULP.
Art. 22
Consiglio Generale Nazionale
Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo
deliberante del Sindacato fra un Congresso e l'altro. Esso è convocato
dalla Segreteria di norma due volte l'anno ed ogni qual volta la sua
convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.
E’ composto da 150 membri eletti dal Congresso nazionale.
Sono compiti del Consiglio Generale Nazionale:
o
deliberare sulla politica generale del SIULP;
o eleggere
il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;
o eleggere
il Direttivo Nazionale.
Art. 23
Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale è l'organo di direzione
politica del SIULP nell'ambito delle decisioni assunte dal Congresso
Nazionale e dal Consiglio Generale Nazionale ed approva annualmente il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il Direttivo Nazionale è composto da non più di trentatrè membri più la
Segreteria Nazionale.
E' convocato dalla Segreteria Nazionale, di norma una volta al mese o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle
linee di iniziativa e di azione del SIULP ed il necessario coordinamento
delle strutture in cui il SIULP si articola.
Art. 24
Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l'organo politico di
direzione esecutiva del SIULP. Ha compito di attuare le decisioni del
Consiglio Generale Nazionale e del Direttivo Nazionale del SIULP.
Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le
strutture territoriali e con CGIL CISL UIL unitariamente intese.
La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale del SIULP per
l'ordinaria amministrazione; rappresenta il SIULP nei confronti delle
controparti nazionali in tutti i momenti di contrattazione e può
intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.
La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e
su quelle che rivestono carattere d'urgenza.
Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario
competente. Per i problemi di non eccessiva rilevanza economica e
politica le decisioni spettano ai membri di Segreteria responsabili dei
singoli dipartimenti o uffici competenti e negli altri casi si decide
collegialmente.
Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e
rappresenta legalmente il SIULP di fronte a terzi e in giudizio. In caso
di assenza e/o impedimento tale rappresentanza è attribuita ad altro
componente la Segreteria Nazionale.
Art. 25
Contributi sindacali e solidarietà
I Contributi sindacali versati dai lavoratori saranno
ripartiti fra le varie istanze sulla base di criteri, anche
differenziati, stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale al fine di
generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle
attività del sindacato nell'intero territorio del Paese.
Art. 26
Autonomia amministrativa, amministrazione e patrimonio
Il Segretario Generale delle strutture del SIULP a
livello nazionale, regionale e provinciale è responsabile delle
questioni legali ed amministrative.
Le strutture del SIULP nazionale, regionale e provinciale sono
amministrativamente e giuridicamente autonome nel rispetto delle linee
deliberate dal Consiglio Generale Nazionale.
Tutte le strutture sono obbligatoriamente tenute a presentare i bilanci
consuntivi e preventivi annuali, i quali devono essere trasmessi alla
Segreteria Nazionale entro il mese di aprile, al fine di ottenere il
bilancio complessivo della organizzazione, sul quale la Segreteria
Nazionale relaziona al primo Consiglio Generale utile.
La Segreteria Nazionale esercita controlli
amministrativi sulle strutture regionali e territoriali circa la
regolarità di gestione e in particolare:
o
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi entro il mese
di marzo di ogni anno come stabilito;
o la
corrispondenza tra entrate e uscite tali da evitare disavanzi
con indebitamenti.
Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni
amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti politici
e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di
ricondurre alla normalità la situazione.
I bilanci delle varie istanze nazionali, regionali e provinciali del
SIULP sono resi noti agli organismi e agli iscritti. I bilanci si
chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per
l'approvazione ai rispettivi Direttivi entro il successivo 30 marzo.
La mancata presentazione di bilanci che devono essere inviati alla
struttura nazionale è sanzionata con la sospensione dei contributi di
propria spettanza.
I rapporti finanziari tra le strutture sono improntati al principio
della reciproca solidarietà.
Il patrimonio sociale di ogni istanza provinciale e regionale e di
quella nazionale è costituito dai beni mobili e dai beni immobili
opportunamente inventariati secondo i valori di acquisto, a cura delle
rispettive Segreterie.
La revoca dell'iscrizione al SIULP fa perdere ogni diritto sui beni e
sul patrimonio del SIULP.
Il SIULP Nazionale non è responsabile delle obbligazioni assunte dalle
altre sue strutture.
Art. 26 BIS
Adeguamento dello Statuto
Ai sensi dell’art.111, comma 4 – quinquies, del
D.P.R. 22/12/1986, il presente Statuto viene integrato, come disposto
dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, con le seguenti norme:
1. è fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del
Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non
vengano imposti dalla legge;
2. in caso di
scioglimento del Sindacato, per qualunque causa sia dovuto, è
fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad
altra Struttura sindacale con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3,
comma 190, della L.23 dicembre 1996, n.662;
3. il contributo
associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.
Art. 27
Collegio dei Sindaci Revisori
Le istanze nazionali, regionali, provinciali cui
competono gestioni finanziarie devono eleggere nel proprio Congresso un
Collegio dei Sindaci Revisori nel numero di tre effettivi di cui un
presidente e due supplenti con il compito di:
o
controllare l'amministrazione;
o
verificare le entrate;
o
verificare la regolarità di tutte le spese;
o
verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze
attive;
o
verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per
approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro
relazione contabile;
o
controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
o
presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui
bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.
A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a
disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura
interessata e della Segreteria Nazionale.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non
possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della
struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza
diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti
quando è in discussione il bilancio.
La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali e Provinciali
presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio
dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai
rispettivi organi eletti dal Congresso.
Art. 28
Incompatibilità ed ineleggibilità
Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di
garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello, sono
incompatibili:
o con le
cariche governative ed elettive a livello internazionale,
nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale,
nonché con la candidatura ai suddetti mandati. L'accettazione
della candidatura, comporta l'immediata decadenza da ogni carica
sindacale e la non eleggibilità per i 18 mesi successivi dalla
fine del mandato o, comunque, per un periodo analogo in caso di
mancata elezione;
o con
l'appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e
dei movimenti politici a tutti i livelli.
Sono altresì incompatibili le seguenti cariche
sindacali con gli incarichi amministrativi:
o
Organismi a livello provinciale e Questore o Vice Questore
vicario;
o
Organismi Regionali o Provinciali e Dirigente di uffici
articolati su base interprovinciale sede di contratto.
Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve
optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e
trascorso tale termine decade dalla carica sindacale.
L'iscrizione al SIULP non è compatibile con l'appartenenza ad
associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli
espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano
fini sindacali contrari a quelli del SIULP.
E' incompatibile svolgere attività di direzione nel SIULP con
l'iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale.
Art. 29
Cumulo di cariche
Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:
o
Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con
Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale e
Regionale;
o
Segretario Generale Regionale con Segretario Generale
Provinciale;
o
componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello
Regionale;
o
componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con
quello Regionale e Provinciale.
Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve
optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e
trascorso tale termine decade dalla nuova carica.
Art. 30
Disciplina degli iscritti - sanzioni disciplinari
E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto al
SIULP il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di
garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per
l'organizzazione sindacale e configuri violazioni di principi e norme
dello Statuto.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di
gravità:
o biasimo
scritto;
o
sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di
iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale
eventualmente ricoperta;
o
espulsione dall'organizzazione.
o Tali
sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità
dell'infrazione, per:
o
comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi
fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in
essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento
nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti
approvati dagli organi statutari;
o delitti
dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l'iscritto abbia
subito condanna definitiva.
Art. 31
Collegio dei Probiviri
I Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle
strutture SIULP provinciali, regionali e in quella nazionale.
Compiti dei Collegi sono:
o
provvedere all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare
attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione
di un singolo iscritto;
o
decidere, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa,
l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto;
la decisione anche se di archiviazione, deve essere motivata;
o
decidere, in seconda istanza sui ricorsi presentati dagli
iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati nel
collegio di prima istanza;
o il
Collegio dei Probiviri nazionale decide, in ultima istanza, sui
ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti
disciplinari adottati dalle istanze precedenti limitatamente
alla verifica della regolarità delle procedure seguite;
o il
Collegio dei Probiviri nazionale esprime, alle istanze che ne
facciano richiesta, pareri su interpretazioni statutarie;
o il
Collegio dei Probiviri nazionale, su richiesta scritta e
motivata di un singolo iscritto o di un organismo, attiva
controlli sulle procedure e sul carattere degli atti dei vari
organismi e la loro rispondenza alle norme statutarie, al
termine dei quali esprime un parere.
Art. 32
Disciplina degli iscritti - Sanzioni disciplinari
L'attivazione della procedura avviene sulla base di
una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente
e esecutivo di un semplice iscritto.
Detta segnalazione deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri
competente. Il Presidente investe della procedura il Collegio che
designa, tra i suoi componenti, coloro che conducono l'istruttoria.
Questi ultimi, ove ritengano la segnalazione palesemente infondata,
possono richiedere al Collegio l'archiviazione del procedimento.
L'eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria
all'archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto
istruttoria e l'obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di
conoscenza e valutazione.
In ogni caso l'attività istruttoria su ogni segnalazione di illeciti
disciplinari deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento
della segnalazione e la decisione del Collegio essere adottata non oltre
quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza
istruttoria.
L'eventuale decisione di prolungamento dei termini previsti può essere
assunta dal Collegio, con motivata sentenza da comunicare agli
interessati, entro la scadenza dei termini stessi, per non più di una
volta e solo qualora non sia stata adottata la sospensione cautelare.
L'iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del
Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli
vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano. L'iscritto
colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere, entro i successivi
sessanta giorni dalla decisione di seconda istanza, al Collegio dei
Probiviri nazionale. Il ricorso sospende provvisoriamente l'esecutività
della sanzione inflitta. In casi di particolare gravità il comitato
direttivo competente può adottare, in attesa dell'esito del ricorso, la
sospensione cautelare.
I Collegi dei Probiviri adottano le decisioni di loro competenza a
maggioranza semplice dei componenti i Collegi medesimi.
Art. 33
Ricorso contro i provvedimenti disciplinari
E' facoltà dell'iscritto colpito dai provvedimenti
disciplinari presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente.
In pendenza del ricorso, è facoltà dell'organo direttivo che ha deciso
in prima istanza sulla decisione presa accogliendo il ricorso stesso.
Art. 34
Sospensione cautelare
In casi di particolare gravità, derivanti da
sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di
opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà
della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente
l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di
iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla
decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.
Il comitato direttivo relativo dovrà ratificare tale decisione.
La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Art. 35
Decadenza per indegnità
L'iscritto condannato per gravi delitti o che
comunque si renda moralmente indegno è dichiarato decaduto dalla qualità
di iscritto con pronuncia dell'organo Direttivo della struttura cui
appartiene.
Art. 36
Gestione straordinaria
Nel caso di grave violazione dello Statuto, di
mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato su
scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione
delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture
Provinciali e Regionali e di mancato rispetto delle norme di cui all'art.26,
il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con
provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione,
disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un
commissario.
Art. 37
Commissario straordinario
Il Commissario deve provvedere all'ordinaria gestione
ed a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi
democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può
comunque superare i sei mesi.
Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere
alla ricostituzione, il Commissario può chiedere una proroga del mandato
che non potrà comunque protrarsi oltre i tre mesi.
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art.36, può
essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni
specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo
scioglimento degli organi.
Art. 38
Norma finale
Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data
della sua approvazione. |